Catania nutre dubbi sulla legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale per i sanitari nel momento in cui chi non ottempera non solo viene sospeso, ma resta senza retribuzione. Così si legge in coda all’Ordinanza:
visti gli artt. 134 Cost. e 23 l. 11.3.53 n.87;
visti gli artt. 2, 3, 32, c. 2, Cost.,
ritenuto, in relazione alle suddette disposizioni, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 4, comma 5, D.L. 1 aprile 2021, n. 44 (in Gazz. Uff., 1 aprile 2021, n. 79), convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, nella parte in cui, nel prevedere che “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”, esclude, in favore del pubblico dipendente esercente una professione sanitaria o di interesse sanitario, nel periodo di sospensione ex art. 4 D.L. 44/21, l’erogazione dell’assegno alimentare (comunque denominato) previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare;
ritenuta la questione rilevante, per le argomentazioni indicate in parte motiva;
SOSPENDE il giudizio e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
ORDINA che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Così deciso, in Catania, 14 marzo 2022.
