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È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 5, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito nella legge 28 maggio 2021 n. 76, per come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 26 novembre 2021 n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022 n. 3, e successive modificazioni, in tema di previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario nella parte in cui dispone che “Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato“, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’articolo 3 della Costituzione, anche in riferimento alla violazione dell’articolo 2 della Costituzione.

alessandro stella

Di Alessandro Stella

Dottore magistrale in Informatica, docente presso le scuole superiori fino a quando non gli è stato proposto il noto ricatto: "o ti vaccini o te ne vai". Se ne è andato.

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